Statuto

ART. 1 – (Denominazione, sede e patrimonio)

È costituita l’Associazione denominata:

“SOPSI – SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA E.T.S.”

La sede legale della Società è sita in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13. La sede legale può essere trasferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
Il patrimonio dell’associazione è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila) costituitosi mediante utilizzo parziale degli avanzi di gestione degli anni precedenti.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a carattere scientifico, nel campo della psichiatria e discipline affini.
    L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, e comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:
    a. Promozione di attività formativa permanente con programmi annuali di attività formativa ECM – Educazione Medica Continua, nei confronti degli associati, della classe medica e degli operatori della salute e comunque tutte le categorie interessate al piano sanitario nazionale per l’area di riferimento della Società.
    b. Promozione e stimolo di attività di ricerca nel campo della psicopatologia e della psichiatria clinica e aree affini, svolgimento, incoraggiamento e sostegno di studi sull’argomento, nonché di progetti di ricerca.
    c. Assegnazione di borse di studio e di ricerca, organizzazione di convegni e congressi, cura di pubblicazioni sull’argomento e diffusione dell’informazione tramite mass media.
    d. Collaborazione e scambio di conoscenze con organi ed enti scientifici, economici, politici, sociali, pubblici e privati sia a livello nazionale che internazionale, come ad esempio Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, Istituti di Eccellenza etc.
    e. Consulenza scientifica rivolta sia a singole persone che a organizzazioni pubbliche e private che a qualunque titolo la richiedano, anche per la realizzazione di trial di studio; linee guida in collaborazione con ASSR, altre Società Scientifiche, altri Enti pubblici e privati a carattere di ricerca o assistenziale.
    f. Informazione diretta al mondo scientifico, alle autorità politiche o amministrative, ai mass media, al pubblico in genere sui progressi della ricerca nel campo della psicopatologia e della psichiatria clinica.

ART. 3 – (Attività di interesse generale)

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    Nello svolgimento di tale attività l’Associazione potrà tra l’altro:
    a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in convenzione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
    b. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
    c. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
    e. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività didattica ed alle altre attività organizzate dall’Associazione;
    f. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
    g. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
    h. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
    i. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
    l. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 – (Attività diverse)

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
  2. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5 – (Raccolta fondi)

  1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – (Soci)

  1. Per diventare Soci Ordinari della SOPSI occorre presentare richiesta scritta con allegato curriculum scientifico che documenti un interesse consolidato di ambito psicopatologico e psichiatrico al Consiglio Direttivo, il quale all’unanimità delibera sull’accettazione.
  2. Ci sono le seguenti categorie di Soci:
    a) SOCI FONDATORI – sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
    Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
    b) SOCI ONORARI – sono tutti coloro cui venga attribuita tale qualifica dall’organo competente per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
    Hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali.
    c) SOCI ORDINARI – sono Soci ordinari tutti coloro che sono stati accettati dal Consiglio Direttivo e che versano la quota annuale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
  3. L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  4. L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei Soci)

  1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8 – (Recesso ed esclusione del Socio)

  1. Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e, se richiesto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  3. Per morosità di numero tre quote associative annuali. La decadenza e l’esclusione hanno effetto dalla data di deliberazione. Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della SOPSI non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 9 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    a. Assemblea dei Soci,
    b. Consiglio direttivo,
    c. Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante pubblicazione sul sito o tramite e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. La votazione dell’assemblea può avvenire anche a scrutinio segreto.

ART. 11 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea ordinaria deve:
    a. approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
    b. approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
    c. eleggere il Consiglio Direttivo;
    d. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
    e. l’assemblea nomina, su proposta del consiglio direttivo, i propri rappresentanti in almeno dodici regioni e provincie autonome, fino alla costituzione di vere e proprie sezioni regionali. La durata dell’incarico è di tre anni con scadenza coincidente con la data di scadenza del Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea straordinaria deve:
    a. deliberare in merito alle modifiche allo Statuto e ad ogni altro fatto o atto di natura straordinaria.

ART. 12 – (Validità Assemblee)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con almeno la presenza di ¼ (un quarto) dei soci.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 13 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 – (Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 13 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i componenti che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
  2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
    Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e delibera sull’ammissione dei nuovi Soci.
  4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  5. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore a un terzo, occorre convocare l’assemblea per nuove elezioni.

ART. 15 – (Compiti del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo deve:
    a. nominare al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e nei due anni successivi diviene Past President; un Presidente Eletto che entra in carica quale Presidente nel secondo biennio del quadriennio; un Segretario ed un Tesoriere che rimangono in carica per il quadriennio;
    b. assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
    c. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
    d. stabilire la quota di iscrizione e le quote annuali dovute dai Soci;
    e. deliberare sull’adesione dell’associazione ad organizzazioni internazionali e sulla designazione dei Delegati dell’Associazione;
    f. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci;
    g. pubblicare sul sito istituzionale dell’Associazione:

    • il bilancio preventivo;
    • il bilancio consuntivo;
    • gli incarichi retribuiti;
    • l’attività scientifica;
    • delibera sugli eventuali conflitti di interesse.

ART. 16 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 17 – (Advisory Board)

  1. Il Consiglio Direttivo provvede a costituire un “Advisory Board” (Comitato scientifico o Comitato consultivo), ne nomina i componenti, ne fissa il numero senza alcun limite e ne indirizza l’attività.
    Provvede a stilare un regolamento in merito all’organizzazione dello stesso.
    L’Advisory Board ha lo scopo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnicoscientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
  2. Fanno parte di diritto dell’Advisory Board il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione.

ART. 18 – (Rivista)

  1. Organo ufficiale dell’Associazione è una rivista a diffusione internazionale.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore scientifico della rivista e i membri dell’Editorial Board.
  3. Il Presidente e il Presidente Eletto fanno parte di diritto dell’Editorial Board.

ART. 19 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    a. quote e contributi degli associati;
    b. contributi di privati;
    c. eredità, donazioni e legati;
    e. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
  2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 20 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 21 – (Dichiarazione e regolazione eventuale conflitto di interessi)

  1. Tutti i candidati alle elezioni per cariche ufficiali all’interno dell’Associazione devono completare una dichiarazione scritta di conflitto di interessi che deve essere allegata alla candidatura.
  2. Tutte le riunioni ufficiali dell’Associazione devono includere nell’Agenda un punto “Dichiarazione Relativa al Conflitto d’Interessi”, che precede gli argomenti della Riunione.

ART. 22 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 11.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Silvana Galderisi

Ernesto d’Ippolito